(Accordo-art. 8)
              ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA E SOSPENSIONE 
                   DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO 
 
 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare, sospendere o
    limitare l'autorizzazione o i  permessi  tecnici  di  un  vettore
    aereo designato dell'altra Parte, ove: 
    (a) nel caso di  un  vettore  aereo  designato  dalla  Repubblica
        Italiana: 
        (i) il  vettore  aereo  non  sia  stabilito  nel   territorio
            italiano secondo quanto previsto dai Trattati  UE  o  non
            disponga di una  valida  Autorizzazione  d'Esercizio,  ai
            sensi della normativa dell'Unione Europea; o 
       (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore  aereo  non
            sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione
            Europea  responsabile  del  rilascio  allo   stesso   del
            Certificato di Operatore Aereo o l'Autorita'  aeronautica
            competente   non   sia   chiaramente    indicata    nella
            designazione; o 
      (iii) il vettore aereo non sia  posseduto,  direttamente  o  in
            virtu' della proprieta' di quote di maggioranza da  Stati
            Membri dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di
            Libero Scambio e/o da cittadini di  tali  Stati  ne'  sia
            soggetto al controllo effettivo di essi; o 
       (iv) il vettore aereo sia gia' autorizzato ad operare ai sensi
            di  un  accordo  bilaterale  tra  la   Repubblica   delle
            Filippine  e  un  altro  Stato  dell'Unione  Europea   ed
            eserciti i diritti di  traffico  concessi  ai  sensi  del
            presente Accordo su una rotta che  includa  un  punto  in
            tale altro Stato Membro in modo tale da circonvenire alle
            restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro
            Accordo; o 
        (v) il vettore aereo  detenga  un  Certificato  di  Operatore
            Aereo rilasciato da uno Stato Membro dell'Unione  Europea
            in assenza di un accordo bilaterale sui servizi aerei tra
            la Repubblica delle Filippine  e  lo  Stato  Membro  e  i
            diritti di traffico necessari  per  la  conduzione  delle
            operazioni proposte  da  tale  vettore  aereo  non  siano
            reciprocamente possibili per i vettori delle Filippine; 
    (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle
        Filippine: 
        (i) il vettore aereo non sia stabilito  in  territorio  della
            Repubblica delle Filippine o non sia autorizzato ai sensi
            delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine;
            o 
       (ii) L'effettivo controllo regolatorio sul vettore  aereo  non
            sia mantenuto dalla Repubblica  delle  Filippine  e/o  da
            suoi cittadini; o 
      (iii) Il vettore aereo non sia  posseduto,  direttamente  o  in
            virtu' della proprieta' di  quote  di  maggioranza  dalla
            Repubblica delle Filippine ne' sia soggetto al  controllo
            effettivo della Repubblica delle Filippine  e/o  da  suoi
            cittadini; 
    (c) il vettore designato non sia in grado di dimostrare di essere
        idoneo a soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai
        regolamenti conformi alla Convenzione di  Chicago,  applicati
        di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali  dalla
        Parte Contraente che riceve la designazione; o 
    (d) Il vettore aereo disattenda le leggi e/o i regolamenti  della
        Parte Contraente che ha accordato questi diritti; o, 
    (e) li vettore aereo non operi secondo le condizioni previste nel
        presente Accordo. 
 2. Salvo il caso in  cui  la  revoca  immediata,  la  sospensione  o
    l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente
    articolo siano necessari per evitare altre infrazioni di leggi  e
    regolamenti, tali diritti possono  essere  esercitati  solo  dopo
    consultazione  dell'altra  Parte  Contraente,  in  conformita'  a
    quanto disposto all'Articolo 20 del presente Accordo.