ARTICOLO 8 - RITIRO, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dell'altra Parte, ove: (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio italiano secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'Autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' della proprieta' di quote di maggioranza da Stati Membri dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio e/o da cittadini di tali Stati ne' sia soggetto al controllo effettivo di essi; o (iv) il vettore aereo sia gia' autorizzato ad operare ai sensi di un accordo bilaterale tra la Repubblica delle Filippine e un altro Stato dell'Unione Europea ed eserciti i diritti di traffico concessi ai sensi del presente Accordo su una rotta che includa un punto in tale altro Stato Membro in modo tale da circonvenire alle restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro Accordo; o (v) il vettore aereo detenga un Certificato di Operatore Aereo rilasciato da uno Stato Membro dell'Unione Europea in assenza di un accordo bilaterale sui servizi aerei tra la Repubblica delle Filippine e lo Stato Membro e i diritti di traffico necessari per la conduzione delle operazioni proposte da tale vettore aereo non siano reciprocamente possibili per i vettori delle Filippine; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine: (i) il vettore aereo non sia stabilito in territorio della Repubblica delle Filippine o non sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; o (ii) L'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo non sia mantenuto dalla Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; o (iii) Il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' della proprieta' di quote di maggioranza dalla Repubblica delle Filippine ne' sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o da suoi cittadini; (c) il vettore designato non sia in grado di dimostrare di essere idoneo a soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione di Chicago, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione; o (d) Il vettore aereo disattenda le leggi e/o i regolamenti della Parte Contraente che ha accordato questi diritti; o, (e) li vettore aereo non operi secondo le condizioni previste nel presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni di leggi e regolamenti, tali diritti possono essere esercitati solo dopo consultazione dell'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto all'Articolo 20 del presente Accordo.