(Accordo-art. 9)
             ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 
 
 1. Fatti salvi i diritti e gli  obblighi  contratti  in  virtu'  del
    diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano  che  gli
    obblighi reciprocamente assunti in materia  di  protezione  della
    navigazione aerea contro atti di interferenza illegittima formano
    parte integrante del presente Accordo. Senza porre  alcun  limite
    alla generalita' dei diritti e degli obblighi contratti in virtu'
    del diritto  internazionale,  le  Parti  Contraenti  operano,  in
    particolare, in conformita' alle disposizioni  della  Convenzione
    sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli  aeromobili,
    firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della  Convenzione  per  la
    repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia
    il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la  repressione  degli
    atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione  civile,
    firmata  a  Montreal  il  23  settembre  1971,   del   Protocollo
    Aggiuntivo per la soppressione degli atti  illeciti  di  violenza
    negli aeroporti impiegati dall'aviazione  civile  internazionale,
    firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e  della  Convenzione  sul
    contrassegno degli esplosivi plastici  ai  fini  di  rilevamento,
    firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri  eventuali
    protocolli o convenzioni in materia di protezione  dell'aviazione
    civile che siano vincolanti per entrambe le Parti. 
 2. A richiesta, le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta
    l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura  illecita  di
    aeromobili civili e di altri atti illegittimi contro la sicurezza
    dell'aeromobile,  dei  loro  passeggeri  ed   equipaggio,   degli
    aeroporti e delle strutture di  navigazione  e  contro  qualsiasi
    altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 
 3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in
    conformita' alle norme in materia  di  protezione  dell'aviazione
    sancite  dalla  Organizzazione  Internazionale  per   l'Aviazione
    Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago nella
    misura in cui  tali  disposizioni  sono  applicabili  alle  Parti
    Contraenti; esigono che gli operatori degli  aeromobili  inseriti
    nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno  nel
    territorio delle Parti Contraenti la sede di attivita' principale
    o la residenza permanente, o, nel caso dell'Italia, gli operatori
    di aeromobili che siano costituiti  nel  territorio  italiano  ai
    sensi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e  in  possesso
    di valide Autorizzazioni di  Esercizio  conformi  alla  normativa
    dell'Unione Europea, e gli operatori  degli  aeroporti  nei  loro
    territori agiscano nel rispetto di tali disposizioni  in  materia
    di tutela dell'aviazione. 
 4. Ciascuna Parte Contraente  accetta  che  i  propri  operatori  di
    aeromobili  siano  tenuti  ad  osservare,   alla   partenza   dal
    territorio dell'altra Parte Contraente o durante la permanenza su
    di esso, le disposizioni in materia di protezione  dell'aviazione
    conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso
    dell'Italia, le leggi dell'Unione Europea. 
    Ciascuna Parte. Contraente garantisce l'effettiva applicazione di
    misure  idonee  nel  proprio  territorio   volte   a   proteggere
    l'aeromobile ed ispezionare passeggeri,  equipaggio,  bagaglio  a
    mano,  bagaglio,  carico  e  provviste  dell'aeromobile  prima  e
    durante  le  operazioni  di  imbarco  o  carico.  Ciascuna  Parte
    Contraente  si  dimostrera'  disponibile   a   considerare   ogni
    richiesta dell'altra Parte  Contraente  di  misure  di  sicurezza
    eccezionali per fare fronte ad una particolare minaccia. 
 5. Qualora si verifichi la  cattura  illegittima  di  un  aeromobile
    civile o  la  minaccia  di  essa  o  si  verifichino  altri  atti
    illegittimi contro la sicurezza di un aeromobile, dei  passeggeri
    o dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea,
    le  Parti  Contraenti   si   presteranno   reciproca   assistenza
    facilitando la comunicazione  e  adottando  altre  misure  idonee
    volte a far cessare rapidamente e in  sicurezza  tale  cattura  o
    minaccia di cattura. 
 6. Qualora una  Parte  Contraente  abbia  problemi  occasionali  nel
    contesto del presente Articolo in  materia  di  protezione  della
    navigazione aerea, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti
    Contraenti  potranno  richiedere  alle   Autorita'   aeronautiche
    dell'altra Parte Contraente l'avvio di consultazioni immediate.