Art. 10 
 
             Imprese energivore di interesse strategico 
 
  1. Al fine di assicurare sostegno economico alle  imprese  ad  alto
consumo energetico e  fino  al  31  dicembre  2022,  SACE  S.p.A.  e'
autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo
entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in  quanto
compatibili,  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e  nel  rispetto  dei
criteri e delle  condizioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in
materia di aiuti di stato, previa  notifica  e  autorizzazione  della
Commissione  europea  e  come  ulteriormente  specificato  sul  piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A.  in  favore  di  banche,  di
istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e  degli  altri
soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito   in   Italia,   per
finanziamenti  concessi  sotto  qualsiasi  forma   ad   imprese   che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  La  garanzia
copre la percentuale consentita dalla  disciplina  sopra  richiamata.
Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel  rispetto  dei  medesimi
criteri  e  condizioni  sopra  indicati,  per  il  finanziamento   di
operazioni di acquisto e riattivazione di impianti  dismessi  situati
sul territorio nazionale per la  produzione  destinata  all'industria
siderurgica. 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti  dalla
sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio
dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione  straordinaria,  previa  restituzione
dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte  eventualmente
erogata, e, nei limiti delle  disponibilita'  residue,  a  interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e  di
bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento
vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo  di
150  milioni  di  euro,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione  del
ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico  di
Taranto, proposti anche dal  gestore  dello  stabilimento  stesso  ed
attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo'  avvalersi
di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le
intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo  commissariale  di
ILVA  S.p.A  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e  attuazione
dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo  commissariale
di ILVA S.p.A., sono individuate con il  decreto  di  cui  al  decimo
periodo.».