Art. 22 
 
            Credito d'imposta per IMU in comparto turismo 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di
tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi
ricadute occupazionali e  sociali,  e'  riconosciuto  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie  di
cui al comma 2. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  riconosciuto  alle  imprese
turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture
ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del comparto fieristico
e congressuale, i complessi termali e i parchi  tematici,  inclusi  i
parchi acquatici e faunistici, in misura  corrispondente  al  50  per
cento dell'importo versato a titolo di seconda  rata  dell'anno  2021
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  per  gli  immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali e' gestita la
relativa attivita' ricettiva, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che  i  soggetti
indicati  abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il  50  per  cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. 
  3. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  e  successive  modifiche.  Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni  3.1  «Aiuti  di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 
  5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di  cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».