Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Al fine di proseguire le attivita'  educative  e  didattiche  in
sicurezza sino al termine dell'anno scolastico  2021/2022,  al  comma
326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234  al  primo
periodo le parole «, puo' essere  prorogato  fino  al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022»  sono  sostituite  con  le
seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022,  puo'  essere  prorogato
fino al termine  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  e
comunque non oltre il  15  giugno  2022,  salvo  che  per  le  scuole
dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e'  prorogato  fino  e
non oltre il 30 giugno 2022» e al  secondo  periodo  le  parole  «400
milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni». 
  2. Al fine di contenere il rischio  epidemiologico,  il  Fondo  per
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno   scolastico
2021/2022 di cui all'articolo  58,  comma  4,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e'  incrementato  nel  limite  di  spesa  di  30
milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo: 
    a) possono essere destinate  per  l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione, di materiali per l'igiene individuale  e  degli  ambienti
nonche' di ogni altro materiale, anche di  consumo,  utilizzabile  in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse
quelle della Regione Siciliana, in funzione  del  numero  di  allievi
frequentanti. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.