Art. 8 
 
                         Obblighi vaccinali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole «non oltre  il  termine  di  sei
mesi  a  decorrere  dal  15  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»; 
      2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente
competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende
efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non
oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di
differimento.»; 
    c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  obblighi   vaccinali,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) nell'alinea, dopo le parole  «Dal  15  dicembre  2021»  sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
      2) le lettere a), b) e d) sono abrogate; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  La  vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento  delle  attivita'
lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai  sensi  del   comma   1.   I
responsabili delle strutture in cui presta servizio il  personale  di
cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2
e 7.»; 
    d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno  2022.»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di  intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Obbligo  vaccinale
per il personale  delle  strutture  di  cui  all'articolo  8-ter  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
  4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, degli istituti  penitenziari,  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici  superiori,  nonche'  dei  Corpi
forestali delle regioni a statuto speciale). - 1. Fino al  15  giugno
2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione  dell'infezione  da
SARS-CoV-2  di  cui  all'articolo  3-ter,  da  adempiersi,   per   la
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo  9,  comma
3,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  si  applica  alle
seguenti categorie: 
    a) personale scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
4-ter.2; 
    b) personale del comparto  della  difesa,  sicurezza  e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12
del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    c) personale che svolge a qualsiasi titolo la  propria  attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori; 
    d)  personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di   alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a
statuto speciale. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in  caso  di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate,  attestate  dal  proprio  medico  curante  di   medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione puo'  essere  omessa  o
differita. 
  Art.  4-ter.2  (Obbligo  vaccinale  per  il  personale  docente  ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da  adempiersi,  per  la  somministrazione
della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale
docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore. 
  2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale   per   lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni  di  cui  al  comma  1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano   immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le
informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di
utilizzare il docente inadempiente  in  attivita'  di  supporto  alla
istituzione scolastica. 
  4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui
al comma 1, provvedono, dal 1° aprile  2022  fino  al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  alla   sostituzione   del
personale docente e educativo non vaccinato  mediante  l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che  si  risolvono  di  diritto  nel
momento in cui i soggetti sostituiti,  avendo  adempiuto  all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a   euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a
14.207.391     euro,      mediante      corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  6. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante     l'estensione     dell'obbligo     vaccinale      agli
ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2». 
  6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nei
luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti  all'obbligo  vaccinale
ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2  e  4-quater).  -  1.  Fermi
restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori  di
cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli  articoli  4-ter.1,
4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022,
per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su  richiesta,
esibire una delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo  9,
comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  9-ter.1,  9-ter.2,
9-quinquies,  9-sexies,   9-septies,   9-octies,   e   9-novies   del
decreto-legge n. 52 del 2021.». 
  7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di sanzioni  pecuniarie,  al  comma  1,  le  parole  «di  cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater». 
  8.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo
4-ter.2»; 
    b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    d) all'articolo 9-sexies,  comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    e) all'articolo 9-septies, comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».