Art. 10 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre  2017,
n. 231, sulle competenze del Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali per l'accertamento delle violazioni e  l'irrogazione  delle
sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti  locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite  dei  servizi
veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della  nutrizione
delle aziende sanitarie locali competenti per territorio,  esercitano
i controlli per l'accertamento delle  infrazioni  delle  disposizioni
della presente  legge.  A  tal  fine  le  amministrazioni  competenti
possono avvalersi degli  organi  di  polizia  amministrativa  locale,
anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi
gruppi di intervento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 15  dicembre
          2017, n. 231, si veda nelle note all'art. 3.