Art. 11 
 
                      Disposizioni applicative 
 
  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto con il Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio  decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, adotta un regolamento contenente i criteri e  le  linee  guida
sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito  della  propria  autonomia,  individuano  per  i
propri territori: 
    a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei
prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione  dei
relativi limitati quantitativi in  termini  assoluti,  che  rientrano
nella disciplina dei prodotti PPL di cui  alla  presente  legge,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1,  comma  1,  ed  entro  i
limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL,  dal
decreto  di  cui  al  presente  comma,  che  stabilisce  altresi'  le
modalita' per l'aggiornamento delle  categorie  dei  prodotti  e  dei
relativi limiti massimi; 
    b) le modalita' per l'ammissione, su domanda  degli  interessati,
alle  procedure  semplificate  per  i  prodotti  PPL  previste  dalla
presente legge; 
    c) le misure da applicare  e  i  controlli  igienico-sanitari  da
effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non  espressamente
contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni  caso,  all'atto
della domanda di ammissione, un sopralluogo  preventivo  in  azienda,
con oneri a carico del richiedente, per verificare  il  possesso  dei
requisiti necessari e, per il primo anno di attivita',  autocontrolli
su tutti i lotti di produzione; 
    d) le modalita' di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL
di cui rispettivamente agli  articoli  3  e  4,  nonche'  i  relativi
controlli. 
  2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di  cui  al
comma 1, le disposizioni in materia  di  prodotti  PPL  eventualmente
gia' emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli
enti locali adottano le iniziative di loro competenza per  assicurare
la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. 
  4. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  5. E' facolta' delle regioni a statuto speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano nel  cui  territorio  siano  presenti
minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL  ed
il logo PPL di cui rispettivamente agli  articoli  3  e  4  in  forma
bilingue. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la  produzione  dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di  origine  protetta,
indicazione geografica protetta e specialita' tradizionale  garantita
di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli
di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  dicembre   2013,   dei   prodotti   vitivinicoli
aromatizzati di cui al regolamento (UE) n.  251/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici
di cui al regolamento (UE) 2018/848  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose  di  cui  al
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di  cui  al
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della  Commissione  del  7
giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a  livello  nazionale
ed europeo, in materia agroalimentare. 
  7. Ai prodotti PPL offerti  in  vendita  diretta  si  applicano  le
vigenti disposizioni di carattere fiscale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  n.  1151/2012
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21  novembre
          2012, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per i riferimenti regolamento (UE) n.  1308/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per i riferimenti regolamento (UE)  n.  251/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per  i  riferimenti  regolamento  (UE)  2018/848  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - Per i riferimenti regolamento (CE)  n.  110/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  543/2011  della
          Commissione  del  7  giugno  2011,  recante  modalita'   di
          applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei  settori
          degli  ortofrutticoli  freschi   e   degli   ortofrutticoli
          trasformati  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 15 giugno 2011, n. L 157.