Art. 11 Disposizioni applicative 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresi' le modalita' per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi; b) le modalita' per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attivita', autocontrolli su tutti i lotti di produzione; d) le modalita' di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonche' i relativi controlli. 2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente gia' emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. 4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 5. E' facolta' delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. 6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialita' tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare. 7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, si veda nelle note all'art. 3. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 giugno 2011, n. L 157.