Art. 12 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  che  immetta
sul  mercato  prodotti  agricoli  o  alimentari  qualificandoli  come
prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o  il  logo  di  cui
all'articolo 4 in assenza dei requisiti  di  cui  all'articolo  1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 1.600 euro a 9.500 euro. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
in caso di uso  del  logo  di  cui  all'articolo  4  in  assenza  dei
requisiti di cui all'articolo 1, l'autorita'  amministrativa  dispone
altresi' la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso
del logo stesso per un  periodo  da  uno  a  tre  mesi.  In  caso  di
reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa  dispone  la
revoca della licenza d'uso del logo. 
  3. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.