Art. 13 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dalla presente legge con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.