Art. 2 Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attivita' riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresi' nell'ambito di applicazione della presente legge, purche' dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attivita' didattica, producono o trasformano piccole quantita' di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attivita' di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti. 2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformita' alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalita' previste dalla presente legge. 3. La produzione primaria e' svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprieta', affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attivita' apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non e' correlata necessariamente alla gestione del terreno. 4. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306: «Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico). - 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26: «Art. 4 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.». - La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2006, n. 63. - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 313 del 2004: «Art. 2 (Definizioni). - 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. 3. Ai fini della presente legge si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 4. L'uso della denominazione «apicoltura» e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.». - Per i riferimenti dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 1.