Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, agli  imprenditori  apistici  di
cui all'articolo 3 della legge 24  dicembre  2004,  n.  313,  e  agli
imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  9
gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda  agricola  o  ittica,  che
lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti  dalla  trasformazione
di materie prime  derivanti  da  coltivazione  o  allevamento  svolti
esclusivamente sui  terreni  di  pertinenza  dell'azienda  stessa,  e
collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo
adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche  associate  a
tal  fine  o  che  svolgono  o  partecipano  a  identiche   attivita'
riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano
altresi' nell'ambito di applicazione della  presente  legge,  purche'
dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e  professionali
a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello  svolgimento
della propria attivita' didattica, producono  o  trasformano  piccole
quantita' di prodotti primari e trasformati. Gli  introiti  derivanti
dalle  eventuali  attivita'  di  vendita   diretta   sono   destinati
esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche  e  funzionali
degli istituti. 
  2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province  autonome
in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito
delle attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n.
96, somministrano pasti, spuntini e  bevande  o  vendono  i  prodotti
della propria azienda agricola possono  avvalersi  di  prodotti  PPL,
anche  di  altre  aziende  agricole  che  abbiano  la  propria   sede
nell'ambito della  stessa  provincia  o  delle  province  contermini,
ottenuti  in  conformita'  alla  presente  legge.  Tuttavia,  qualora
scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del  « paniere
PPL » di cui al  comma  1  dell'articolo  11,  non  possono  produrre
analogo prodotto al di fuori delle modalita' previste dalla  presente
legge. 
  3. La produzione  primaria  e'  svolta  in  terreni  di  pertinenza
aziendale sulle superfici condotte in  proprieta',  affitto  o  altro
titolo riscontrabile, compresi i  prodotti  dell'apicoltura,  di  cui
all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004,  n.  313,  di  esclusiva
produzione aziendale. L'attivita' apistica, di cui al citato articolo
2  della  legge  24  dicembre  2004,  n.  313,   non   e'   correlata
necessariamente alla gestione del terreno. 
  4. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per  gli  imprenditori
agricoli di vendere  direttamente  anche  i  prodotti  PPL  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo).  - E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  24
          dicembre  2004,  n.   313   (Disciplina   dell'apicoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2004,  n.
          306: 
              «Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico).  - 1.  E'
          apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 
              2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e  conduce
          alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
              3.  E'  apicoltore  professionista  chiunque   esercita
          l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per  il  riassetto
          della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
          dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26: 
              «Art. 4 (Imprenditore  ittico).  - 1.  E'  imprenditore
          ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo
          4 del decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  che
          esercita, professionalmente ed in forma singola,  associata
          o societaria, l'attivita' di  pesca  professionale  di  cui
          all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 
              2. Si considerano,  altresi',  imprenditori  ittici  le
          cooperative di  imprenditori  ittici  ed  i  loro  consorzi
          quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci  ovvero
          forniscono  prevalentemente  ai  medesimi  beni  e  servizi
          diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 
              3. Ai fini del presente decreto, si considera  altresi'
          imprenditore ittico l'acquacoltore che  esercita  in  forma
          singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 
              4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge
          di  settore,  all'imprenditore  ittico  si   applicano   le
          disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 
              5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita'  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni della  vigente
          normativa  in  materia  di  iscrizioni,   abilitazioni   ed
          autorizzazioni. 
              6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4,
          del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce
          a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale  ivi
          previsto. 
              7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
          e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
          e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
          pertinenti  contratti  collettivi   nazionali   di   lavoro
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  e  di  categoria
          comparativamente piu' rappresentative,  ferme  restando  le
          previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile  2001,  n.
          142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 
              8. Le concessioni di aree demaniali  marittime  e  loro
          pertinenze,  di  zone  di  mare   territoriale,   destinate
          all'esercizio  delle  attivita'   di   acquacoltura,   sono
          rilasciate per un periodo iniziale di durata non  inferiore
          a quella del  piano  di  ammortamento  dell'iniziativa  cui
          pertiene la concessione.». 
              -  La  legge  20  febbraio  2006,  n.  96   (Disciplina
          dell'agriturismo), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 marzo 2006, n. 63. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
          313 del 2004: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1.  La  conduzione  zootecnica
          delle api, denominata «apicoltura», e' considerata a  tutti
          gli effetti attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135
          del codice civile, anche se non  correlata  necessariamente
          alla gestione del terreno. 
              2. Sono considerati prodotti  agricoli:  il  miele,  la
          cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il
          propoli,  il  veleno  d'api,  le  api  e  le  api   regine,
          l'idromele e l'aceto di miele. 
              3. Ai fini della presente legge si intende per: 
                a) arnia: il contenitore per api; 
                b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; 
                c) apiario: un insieme unitario di alveari; 
                d) postazione: il sito di un apiario; 
                e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico
          a fini di incremento produttivo  che  prevede  uno  o  piu'
          spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 
              4. L'uso della denominazione «apicoltura» e'  riservato
          esclusivamente alle  aziende  condotte  da  apicoltori  che
          esercitano l'attivita' di cui al comma 1.». 
              - Per i riferimenti dell'art. 4 del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 1.