Art. 3 Etichettatura 1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinche' sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attivita', rilasciato dall'autorita' sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo 11. 2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonche' le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialita' tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. 3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilita' delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione gia' prevista dalla normativa vigente, secondo le modalita' e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.
Note all'art. 3: - Il regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2011, n. L 304. - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2018, n. 32. - Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante: «Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2017, n. 235. - Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre2012, recante sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n. L 343. - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84. - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 150. - Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 febbraio 2008, n. L 39. - Il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 1 febbraio 2002, n. L 31. Entrata in vigore: 21 febbraio 2002.