Art. 3 
 
                            Etichettatura 
 
  1.  I  prodotti  PPL  sono  venduti  nel  rispetto  delle   vigenti
disposizioni europee, di cui al regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  231,  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera
chiara e leggibile, affinche' sia comprensibile  al  consumatore,  la
dicitura « PPL - piccole produzioni locali »  seguita  dal  nome  del
comune o della provincia di produzione e dal numero di  registrazione
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' sanitaria locale a  seguito
di sopralluogo preventivo svolto in  azienda,  secondo  le  modalita'
individuate con il decreto di cui all'articolo 11. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  in  materia   di
indicazione  obbligatoria   della   sede   e   dell'indirizzo   dello
stabilimento di produzione o di confezionamento, di  cui  al  decreto
legislativo  15  settembre  2017,  n.   145,   nonche'   le   vigenti
disposizioni in materia di  etichettatura  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari  a  denominazione   di   origine   protetta,   indicazione
geografica protetta e specialita' tradizionale garantita  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui  al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati  di  cui
al  regolamento  (UE)  n.  251/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti  biologici  di  cui  al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento  (CE)
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  gennaio
2008. 
  3. Gli operatori, al fine di garantire il  rispetto  dei  requisiti
cogenti in termini di rintracciabilita' delle produzioni ai sensi del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 28 gennaio 2002,  provvedono  alla  conservazione  dell'opportuna
documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni  dalla  fase
di produzione alla fase di commercializzazione.  A  tale  scopo  sono
conservati i documenti commerciali e qualsiasi  altra  documentazione
gia' prevista dalla normativa vigente, secondo le modalita' e per  la
durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.1169/2011  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  22  novembre
          2011, n. L 304. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  231,
          recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle
          disposizioni del regolamento (UE)  n.  1169/2011,  relativo
          alla  fornitura   di   informazioni   sugli   alimenti   ai
          consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale  alle
          disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.  1169/2011  e
          della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5  della
          legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione  europea
          2015"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  febbraio
          2018, n. 32. 
              - Il decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.  145,
          recante:    «Disciplina    dell'indicazione    obbligatoria
          nell'etichetta   della   sede   e   dell'indirizzo    dello
          stabilimento   di   produzione   o,    se    diverso,    di
          confezionamento, ai sensi dell'articolo 5  della  legge  12
          agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione  europea  2015»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre  2017,  n.
          235. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 novembre2012,  recante  sui
          regimi di qualita' dei prodotti agricoli  e  alimentari  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  14
          dicembre 2012, n. L 343. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  251/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,  concernente
          la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione   e
          l'etichettatura dei prodotti  vitivinicoli  aromatizzati  e
          che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          marzo 2014, n. L 84. 
              - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo alla  produzione
          biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  834/2007  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  14
          giugno 2018, n. L 150. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  110/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla
          definizione,   alla   designazione,   alla   presentazione,
          all'etichettatura  e  alla  protezione  delle   indicazioni
          geografiche  delle  bevande  spiritose  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 1576/89 del  Consiglio  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  13  febbraio
          2008, n. L 39. 
              - Il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  28  gennaio2002,  che  stabilisce  i
          principi  e  i  requisiti   generali   della   legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Comunita' europea 1 febbraio 2002,  n.  L  31.  Entrata  in
          vigore: 21 febbraio 2002.