Art. 4 
 
                              Logo PPL 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, e' istituito il  logo  « PPL  -  piccole
produzioni locali » per  i  prodotti  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge. La forma del logo e' scelta mediante  svolgimento  di
un concorso di idee. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' stabilite le condizioni e le modalita' di  attribuzione  del
logo nonche' le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  di  idee,
assicurando il rispetto della clausola di invarianza  finanziaria  di
cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresi'  le  modalita'
di verifica e di attestazione della provenienza  dei  prodotti  dalla
provincia in cui si trova la sede  di  produzione  o  dalle  province
contermini, gli adempimenti relativi alla loro  tracciabilita'  e  le
modalita'  con  cui  e'  fornita   una   corretta   informazione   al
consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma  del  logo
PPL e' bandito entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta,  nei  mercati,
negli esercizi commerciali  o  di  ristorazione  ovvero  negli  spazi
espositivi appositamente dedicati o e'  comunque  posto  in  evidenza
all'interno  dei  locali,   anche   degli   esercizi   della   grande
distribuzione, ed e' pubblicato  nelle  piattaforme  informatiche  di
acquisto  o  distribuzione  che  forniscono   i   prodotti   di   cui
all'articolo 1. 
  3.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».