Art. 6 Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature 1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore e' tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge. 2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 3. I locali gia' registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.
Note all'art. 6: - Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226.