Art. 6 
 
    Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  prodotto   finito,
l'imprenditore e' tenuto al  rispetto  della  normativa  generale  in
materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della  presente
legge. 
  2. Gli imprenditori agricoli o  ittici  che  intendono  produrre  e
commercializzare  i  prodotti  PPL  devono  rispettare  i   requisiti
previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  3. I locali gia' registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n.
852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici  previsti
dalla presente legge. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, sull'igiene dei
          prodotti alimentari e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L  139.  Entrato  in
          vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento
          e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  25  giugno
          2004, n. L 226.