Art. 7 
 
Semplificazione delle norme in materia di requisiti  strutturali  dei
                   locali destinati alle attivita' 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei
prodotti alimentari, e n. 853/2004, in  materia  di  igiene  per  gli
alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di  flessibilita'  e
semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni  e
le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  stabilire,  al
fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali
dei locali destinati alle  attivita'  di  lavorazione,  produzione  e
vendita  dei  prodotti  PPL,  anche  allo  scopo  di  preservare   le
caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 852/2004 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  si
          veda nelle note all'art. 6. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 853/2004 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  si
          veda nelle note all'art. 1.