Art. 7 Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attivita' 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilita' e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attivita' di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si veda nelle note all'art. 1.