Art. 8 
 
          Sezione internet per le piccole produzioni locali 
 
  1. E' istituita, nell'ambito del sito  internet  istituzionale  del
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai
fini della valorizzazione dei prodotti PPL. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per  i  prodotti  dei
rispettivi  territori,  tutte   le   informazioni   utili   ai   fini
dell'aggiornamento della sezione del sito internet di cui al comma 1. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.