Art. 9 Corsi di formazione 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attivita' dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento. 2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attivita' e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorita' competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse. 3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonche', ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.