Art. 9 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire  corsi  di  formazione  per  il  personale   addetto   alla
lavorazione,   alla    preparazione,    alla    trasformazione,    al
confezionamento, al trasporto e alla  vendita  dei  prodotti  PPL.  I
corsi  si  svolgono  nella  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui
territorio   ha   luogo   l'attivita'    dell'azienda,    nell'ambito
territoriale provinciale di riferimento. 
  2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro  quindici
mesi  dalla  registrazione  dell'attivita'  e  in  ogni  caso   prima
dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore  interessato,  o
il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un  addestramento  o
una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati  da
parte dell'autorita' competente rispetto alla tipologia  di  prodotti
PPL di interesse. 
  3. I corsi di formazione hanno lo scopo di  far  acquisire  nozioni
relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene
nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonche',
ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del  rischio
e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.