Art. 5 Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge 1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Universita' e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le universita' e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'universita' e della ricerca.