Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note di  cui
all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo  6a,  paragrafo  4,
lettera b, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione  nel  settore  della
difesa, del 12 maggio 2010, introdotto dallo Scambio di Note  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, si  fara'  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo.