Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione  dell'articolo  2,
paragrafo 1, lettera d), non devono derivare 
  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall' attuazione  degli  articoli
3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente  legge
si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.