(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                             DISCIPLINA 
 
Le autorita' della Parte inviante esercitano una competenza esclusiva
in materia di  disciplina  sulle  proprie  Forze  e  sui  membri  del
personale. In caso di inadempimento degli obblighi, possono  adottare
qualsiasi sanzione  disciplinare  nei  loro  confronti,  fatte  salve
eventuali azioni giudiziarie.