Articolo 8 PROPRIETA' INTELLETTUALE Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprieta' intellettuale, in particolare dei brevetti, derivanti dalle attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo, in conformita' alle rispettive leggi nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti in materia, nonche' in conformita' alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza, rispettivamente, all'Unione Europea e al Common Market of Eastern and Southern Africa.