(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE 
 
Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure  necessarie  per
garantire  la  salvaguardia  della   proprieta'   intellettuale,   in
particolare dei  brevetti,  derivanti  dalle  attivita'  condotte  in
conformita' con il presente Accordo, in conformita'  alle  rispettive
leggi  nazionali  e  agli  accordi  internazionali  sottoscritti   in
materia,  nonche'  in   conformita'   alle   obbligazioni   derivanti
dall'appartenenza, rispettivamente, all'Unione Europea  e  al  Common
Market of Eastern and Southern Africa.