Articolo 9 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la Sicurezza designata dalle Parti. 4. La corrispondente classificazione di sicurezza, come previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte, e' la seguente: Per la Repubblica Corrispondenza Per la Repubblica Italiana (in Inglese) di Gibuti SEGRETISSIMO TOP SECRET SECRET DE DEFENSE SEGRETO SECRET SECRET RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL RISERVATO RESTRICTED RESTREINT 5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' autorizzato al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali di difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la Sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.