(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
1. Per "informazione  classificata"  si  intende  ogni  informazione,
   atto,  attivita',  documento,  materiale  o  cosa  cui  sia  stata
   apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
2. Tutte  le  informazioni   classificate,   scambiate   o   generate
   nell'ambito del presente Accordo, saranno  utilizzate,  trasmesse,
   conservate,  e/o  trattate  in  conformita'  con  le  leggi  e   i
   regolamenti nazionali delle Parti. 
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso  i
   canali governativi approvati dalla  Autorita'  competente  per  la
   Sicurezza designata dalle Parti. 
4. La corrispondente  classificazione  di  sicurezza,  come  previsto
   dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte,  e'  la
   seguente: 
 
Per la Repubblica          Corrispondenza           Per la Repubblica 
   Italiana                 (in Inglese)                di Gibuti 
SEGRETISSIMO               TOP SECRET               SECRET DE DEFENSE 
SEGRETO                    SECRET                   SECRET 
RISERVATISSIMO             CONFIDENTIAL             CONFIDENTIEL 
RISERVATO                  RESTRICTED               RESTREINT 
 
5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu'  del
   presente Accordo, e' autorizzato  al  personale  delle  Parti  che
   abbia necessita' di conoscere e che  possieda  un  adeguato  nulla
   osta di sicurezza, in conformita' con le  leggi  e  i  regolamenti
   nazionali. 
6. Le Parti  garantiscono  che  tutte  le  informazioni  classificate
   scambiate saranno utilizzate solo per  gli  scopi  ai  quali  sono
   state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del
   presente Accordo. 
7. Il trasferimento a terze  Parti/Organizzazioni  internazionali  di
   informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto    della
   cooperazione nel  campo  dei  materiali  di  difesa  prevista  dal
   presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta
   dell'Autorita'   competente   per   la   Sicurezza   della   Parte
   originatrice. 
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole  contenute  nel
   presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza  concernenti  le
   informazioni classificate,  non  contenuti  nel  presente  Accordo
   saranno  regolati  da  uno  specifico  Accordo  di  sicurezza   da
   stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la Sicurezza
   o da Autorita' designate dalle Parti.