Art. 11. Informazioni al pubblico e scambio di informazioni 1. Le Parti si riservano il diritto di rendere informazioni al pubblico relative alle proprie attivita' ai sensi del presente Accordo. Le Parti si coordinano in anticipo per quanto riguarda la divulgazione al pubblico di informazioni relative alle responsabilita' dell'altra Parte o alle attivita' congiunte ai sensi del presente Accordo. 2. In conformita' ai termini di riservatezza previsti all'articolo 10 di cui sopra, le Parti forniranno, su base reciproca e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo. Le Parti garantiscono che le loro Agenzie attuatrici definiranno disposizioni per la condivisione dei risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo. 3. Le informazioni e i dati scientifici e tecnici che derivano dai programmi di cooperazione non possono essere trasferiti a terzi senza il previo consenso reciproco delle Agenzie attuatrici. 4. Le Parti, tramite le loro Agenzie attuatrici e in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali.