(Accordo quadro-art. 11)
                              Art. 11. 
         Informazioni al pubblico e scambio di informazioni 
 
    1. Le Parti si riservano il diritto di  rendere  informazioni  al
pubblico relative  alle  proprie  attivita'  ai  sensi  del  presente
Accordo. Le Parti si coordinano in anticipo per  quanto  riguarda  la
divulgazione   al   pubblico   di    informazioni    relative    alle
responsabilita' dell'altra Parte o alle attivita' congiunte ai  sensi
del presente Accordo. 
    2.  In  conformita'   ai   termini   di   riservatezza   previsti
all'articolo 10 di cui sopra, le Parti forniranno, su base  reciproca
e in tempi ragionevoli,  l'accesso  ai  risultati  dei  programmi  di
ricerca  scientifica  e   di   cooperazione   svolti   congiuntamente
nell'ambito del presente Accordo. Le Parti garantiscono che  le  loro
Agenzie attuatrici definiranno disposizioni per la  condivisione  dei
risultati dei programmi di  ricerca  scientifica  e  di  cooperazione
svolti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo. 
    3. Le informazioni e i dati scientifici e  tecnici  che  derivano
dai programmi di cooperazione non possono essere trasferiti  a  terzi
senza il previo consenso reciproco delle Agenzie attuatrici. 
    4. Le Parti, tramite le loro Agenzie attuatrici e in  conformita'
alle rispettive  legislazioni  nazionali,  agevolano  lo  scambio  di
informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali.