(Accordo quadro-art. 12)
                              Art. 12. 
           Rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' 
 
    1. Per  quanto  riguarda  le  attivita'  svolte  nell'ambito  del
presente  Accordo,  le  Parti  concordano  che  una  ampia   rinuncia
reciproca ad azioni di responsabilita'  rafforzera'  la  cooperazione
nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico. Le Parti
si assicureranno che le proprie Agenzie attuatrici, nell'ambito delle
competenze  specifiche,  si  impegnino  negli  accordi  attuativi   a
stabilire una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' in caso
di  perdite  e  danni  subiti  in  relazione  alle  attivita'  svolte
nell'ambito dei programmi di cooperazione e ne specifichino i termini
e le condizioni pertinenti. 
    2.  Le  Agenzie   attuatrici   assicureranno   l'estensione,   in
conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, di tale  rinuncia
reciproca ad azioni  di  responsabilita'  ai  rispettivi  contraenti,
sottocontrenti  e  a  altri  enti  ad   esse   associati,   coinvolti
nell'attuazione dei programmi di cooperazione. 
    3. Le Parti si consulteranno prontamente in caso di richieste  di
risarcimento  derivanti  dalla  «Convenzione  sulla   responsabilita'
internazionale per danni causati da oggetti spaziali»  del  29  marzo
1972.