Art. 12. Rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' 1. Per quanto riguarda le attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano che una ampia rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' rafforzera' la cooperazione nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico. Le Parti si assicureranno che le proprie Agenzie attuatrici, nell'ambito delle competenze specifiche, si impegnino negli accordi attuativi a stabilire una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' in caso di perdite e danni subiti in relazione alle attivita' svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione e ne specifichino i termini e le condizioni pertinenti. 2. Le Agenzie attuatrici assicureranno l'estensione, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, di tale rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' ai rispettivi contraenti, sottocontrenti e a altri enti ad esse associati, coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione. 3. Le Parti si consulteranno prontamente in caso di richieste di risarcimento derivanti dalla «Convenzione sulla responsabilita' internazionale per danni causati da oggetti spaziali» del 29 marzo 1972.