(Accordo quadro-art. 13)
                              Art. 13. 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Qualsiasi    controversia    relativa    all'interpretazione    e
all'attuazione  del   presente   Accordo   sara'   risolta   mediante
consultazioni e negoziati diretti tra le Parti  attraverso  i  canali
diplomatici.