(Accordo quadro-art. 15)
                              Art. 15. 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  dell'ultima
notifica del completamento da  parte  delle  Parti  delle  rispettive
procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 
    2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci
(10) anni e sara' automaticamente prorogato per un successivo periodo
di dieci (10) anni. Il presente Accordo potra' essere  denunciato  da
ciascuna  delle  Parti  in  qualsiasi  momento   tramite   i   canali
diplomatici. La denuncia avra' effetto dopo sei (6) mesi  dalla  data
di ricezione della notifica. 
    3. Il presente Accordo puo' essere modificato o  prorogato  dalle
Parti mediante Scambi di Note che entreranno in vigore  nel  rispetto
delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
    4. L'eventuale denuncia del presente  Accordo  non  pregiudica  o
incide su programmi e progetti gia' avviati ai  sensi  di  specifiche
intese attuative, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. 
    Fatto a Buenos Aires, il 27  febbraio  2019,  in  due  originali,
ciascuno in  lingua  spagnola  e  italiana,  tutti  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico