Art. 15. Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica del completamento da parte delle Parti delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sara' automaticamente prorogato per un successivo periodo di dieci (10) anni. Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della notifica. 3. Il presente Accordo puo' essere modificato o prorogato dalle Parti mediante Scambi di Note che entreranno in vigore nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. L'eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica o incide su programmi e progetti gia' avviati ai sensi di specifiche intese attuative, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. Fatto a Buenos Aires, il 27 febbraio 2019, in due originali, ciascuno in lingua spagnola e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico