Art. 3. Aree di cooperazione 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo puo' essere effettuata nei seguenti settori: a) telerilevamento della Terra; b) scienze spaziali e iniziativa Open Universe; c) ricerche nello spazio profondo; d) sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni; e) promozione di iniziative a fini commerciali; f) accesso allo spazio; g) infrastrutture di terra di sistemi spaziali; h) formazione nel settore spaziale e capacity building; i) promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali. 2. Le Agenzie attuatrici possono proporre ulteriori aree di cooperazione nel settore spaziale che dovranno essere concordate dalle Parti.