Art. 4. Forme di cooperazione 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo puo' essere effettuata nelle seguenti forme: a) progetti spaziali congiunti, compresa la piena attuazione del programma SIASGE e la distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonche' la definizione e l'attuazione della sua evoluzione con la nuova generazione dei satelliti in banda X ed L; b) programmi di formazione per personale specializzato da realizzare, ove opportuno, con progetti futuri congiunti, ivi inclusa la collaborazione e la partecipazione dell'ASI all'Istituto «Mario Gulich» di Studi spaziali avanzati e la Universidad nacional de Cordoba per promuovere la comunita' SIASGE; c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo; d) scambio di scienziati e tecnici; e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche; f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali; g) promozione della costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi SIASGE sulla base della politica dei dati concordata dalle Parti attraverso le loro Agenzie attuatrici. La scelta del rispettivo socio nazionale che integrera' detta joint-venture sara' definita dalle Parti in un accordo successivo attraverso le Agenzie attuatrici; h) utilizzo di altri sistemi spaziali per l'attuazione di attivita' congiunte; i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte; j) cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia; k) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, ove opportuno. 2. Le Agenzie attuatrici possono proporre ulteriori forme di cooperazione che dovranno essere concordate tra le Parti.