(Accordo quadro-art. 5)
                               Art. 5. 
            Accordi attuativi e programmi di cooperazione 
 
    1. Le Parti condurranno attivita' congiunte ai sensi del presente
Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie attuatrici. che possono
concordare di intraprendere programmi di cooperazione  attraverso  la
firma di specifici accordi attuativi. 
    2. Gli accordi attuativi conclusi dalle Agenzie stabiliscono  gli
impegni  specifici  delle  Agenzie  e  comprendono,  se   del   caso:
disposizioni relative alla natura e alla  portata  dei  programmi  di
cooperazione,  rispettive  funzioni  e  responsabilita'  e  attivita'
congiunte delle Agenzie attuatrici, principi sullo scambio di dati  e
beni, impegni finanziari delle Agenzie attuatrici e  qualsiasi  altra
disposizione che  le  Agenzie  attuatrici  ritengano  necessaria  per
condurre i programmi di cooperazione. 
    3. Tali accordi attuativi saranno soggetti al  presente  Accordo.
Le Parti assicurano che le  rispettive  Agenzie  compiano  tutti  gli
sforzi ragionevoli per adempiere agli impegni contenuti negli accordi
attuativi. 
    4. Le Agenzie attuatrici  possono  convenire  di  invitare  terze
parti a partecipare ai programmi di cooperazione  svolti  nell'ambito
del presente Accordo, ai sensi di specifici distinti accordi,  previa
informazione alle Parti.