Art. 5. Accordi attuativi e programmi di cooperazione 1. Le Parti condurranno attivita' congiunte ai sensi del presente Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie attuatrici. che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione attraverso la firma di specifici accordi attuativi. 2. Gli accordi attuativi conclusi dalle Agenzie stabiliscono gli impegni specifici delle Agenzie e comprendono, se del caso: disposizioni relative alla natura e alla portata dei programmi di cooperazione, rispettive funzioni e responsabilita' e attivita' congiunte delle Agenzie attuatrici, principi sullo scambio di dati e beni, impegni finanziari delle Agenzie attuatrici e qualsiasi altra disposizione che le Agenzie attuatrici ritengano necessaria per condurre i programmi di cooperazione. 3. Tali accordi attuativi saranno soggetti al presente Accordo. Le Parti assicurano che le rispettive Agenzie compiano tutti gli sforzi ragionevoli per adempiere agli impegni contenuti negli accordi attuativi. 4. Le Agenzie attuatrici possono convenire di invitare terze parti a partecipare ai programmi di cooperazione svolti nell'ambito del presente Accordo, ai sensi di specifici distinti accordi, previa informazione alle Parti.