(Accordo quadro-art. 8)
                               Art. 8. 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Le Agenzie attuatrici sono responsabili del finanziamento  dei
progetti congiunti nel quadro del presente  Accordo;  in  proporzione
alle rispettive partecipazioni agli stessi. 
    2. 1 programmi di cooperazione previsti nel quadro  del  presente
Accordo sono soggetti alla disponibilita'  di  fondi  appropriati  da
parte di ciascuna Agenzia attuatrice e alle rispettive  procedure  di
finanziamento. 
    3.  Ciascun  Accordo  attuativo  definisce,   tra   l'altro,   le
disposizioni  finanziarie  specifiche  e  dettagliate   relative   ai
programmi di cooperazione.