Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Le Agenzie attuatrici sono responsabili del finanziamento dei progetti congiunti nel quadro del presente Accordo; in proporzione alle rispettive partecipazioni agli stessi. 2. 1 programmi di cooperazione previsti nel quadro del presente Accordo sono soggetti alla disponibilita' di fondi appropriati da parte di ciascuna Agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di finanziamento. 3. Ciascun Accordo attuativo definisce, tra l'altro, le disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai programmi di cooperazione.