Art. 9. Proprieta' intellettuale 1. Le Agenzie attuatrici garantiscono un'efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione realizzati nel quadro del presente Accordo, nel dovuto rispetto degli accordi internazionali firmati dalle Parti. 2. Le condizioni e i termini specifici e dettagliati che determineranno la proprieta' e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, saranno definiti in ciascun accordo attuativo. . • 3. Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione o opera protetta da diritto d'autore, che scaturiscano nell'ambito dei programmi di cooperazione.