(Accordo quadro-art. 9)
                               Art. 9. 
                      Proprieta' intellettuale 
 
    1. Le Agenzie attuatrici garantiscono un'efficace protezione  dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale   ottenuti   nell'ambito   dei
programmi di cooperazione realizzati nel quadro del presente Accordo,
nel dovuto rispetto degli accordi internazionali firmati dalle Parti. 
    2.  Le  condizioni  e  i  termini  specifici  e  dettagliati  che
determineranno la  proprieta'  e  l'uso  dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale ottenuti nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione,
saranno definiti in ciascun accordo attuativo. . • 
    3. Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente  in  modo
tempestivo in merito a  qualsiasi  invenzione  o  opera  protetta  da
diritto d'autore,  che  scaturiscano  nell'ambito  dei  programmi  di
cooperazione.