Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  30
del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della
presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della presente legge.