Art. 4 
 
                        Clausola finanziaria 
 
  1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo  28,  paragrafo  3,
del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della
presente  legge  si   fara'   fronte   con   apposito   provvedimento
legislativo.