(Trattato trasferimento persone condannate-art. 10)
                             Articolo 10 
                              Decisione 
 
    1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona
condannata in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, le
Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli  altri,  i  seguenti
fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato  o
conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di  salute,  la
gravita'  e  le  conseguenze  del  reato,  i  precedenti  penali,   i
procedimenti penali pendenti per la persona condannata  ed  eventuali
esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato. 
    2. Se, con la sentenza, e' stata inflitta anche una  condanna  al
pagamento di una  pena  pecuniaria,  delle  spese  processuali  o  di
qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al  risarcimento,
totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono
state  imposte  altre  prescrizioni,  lo  Stato  di   Condanna   puo'
condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali  condanne
o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua
valutazione, lo  Stato  di  Condanna  tiene  conto  delle  condizioni
economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per
quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. E'
onere  della  persona  condannata  dimostrare   l'impossibilita'   di
eseguire detti pagamenti e adempimenti  nelle  forme  previste  dalla
legge dello Stato di Condanna. 
    3. Ciascuno Stato  comunica  senza  indugio  all'altro  Stato  la
propria  decisione   di   accettare,   differire   o   rifiutare   il
trasferimento  richiesto,  indicando  le  ragioni  di  un   eventuale
rifiuto, quando cio' e' possibile e opportuno.