(Trattato trasferimento persone condannate-art. 11)
                             Articolo 11 
                  Consegna della Persona Condannata 
 
    1. Se il trasferimento della persona condannata  viene  disposto,
gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e  tutti  gli
altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.  Di  regola,
la consegna della persona e' effettuata nel territorio dello Stato di
Condanna. 
    2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile  della  custodia  della
persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il
trasferimento della custodia della persona.