(Trattato trasferimento persone condannate-art. 12)
                             Articolo 12 
                      Esecuzione della Condanna 
 
    1. Le Autorita'  dello  Stato  di  Esecuzione  devono  continuare
l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la  durata  della
pena o della misura  privativa  della  liberta'  personale  stabilite
nella sentenza dello Stato di Condanna. 
    2. L'esecuzione della condanna e' effettuata  conformemente  alla
legge dello Stato di Esecuzione e, soltanto tale Stato e'  competente
per l'adozione  delle  decisioni  relative  a  tale  esecuzione,  ivi
compresi la commutazione della pena e  il  riconoscimento  in  favore
della  persona  trasferita  di  eventuali  benefici   o   particolari
modalita' di esecuzione della condanna. 
    3. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le  cose,
incompatibile con la legge dello Stato  di  Esecuzione,  quest'ultimo
Stato puo', con il consenso dello  Stato  di  Condanna,  adeguare  la
condanna a quella prevista dal  proprio  ordinamento  per  lo  stesso
reato  o  per  un  reato  della  stessa  natura.  La  condanna  cosi'
modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata,
a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna
cosi' modificata non puo', comunque: 
      a) essere piu' grave,  per  natura  o  durata,  della  condanna
inflitta nello Stato di Condanna; 
      b) eccedere il massimo della pena previsto  dalla  legge  dello
Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato  della  stessa
natura; 
      c) essere contraria ai principi  fondamentali  dello  Stato  di
Condanna. 
    4. Nel caso in cui lo Stato  di  Condanna  abbia  imposto  misure
particolari a una persona che, in ragione del suo stato  mentale,  e'
stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per  il
reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura  o
di  trattamento  da  applicare  nel  caso  concreto  nello  Stato  di
Esecuzione. 
    5. Se la persona condannata evade prima  che  l'esecuzione  della
condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti
necessari  per  rintracciarla  e  arrestarla,  assicurando  che   sia
eseguita la restante parte  della  condanna  e  che  si  proceda  nei
confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla
legge dello Stato di  Esecuzione,  cosi'  come  per  qualsiasi  reato
successivo. Se detta persona fa ritorno nello  Stato  di  Condanna  e
viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato  e'  autorizzato  a
eseguire la restante parte di pena che la persona condannata  avrebbe
dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.