(Trattato trasferimento persone condannate-art. 14)
                             Articolo 14 
                         Amnistia e Indulto 
 
    1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di
quello di Condanna, puo' accordare l'amnistia o l'indulto. 
    2. Avuta notizia di uno di  questi  provvedimenti,  lo  Stato  di
Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in  conformita'  alle
proprie leggi.