(Trattato trasferimento persone condannate-art. 17)
                             Articolo 17 
                              Transito 
 
    1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati  terzi  per
il trasferimento delle  persone  condannate,  l'altro  Stato  coopera
autorizzando il  transito  attraverso  il  proprio  territorio  delle
persone condannate da o  verso  l'altro  Stato,  sempre  che  non  si
oppongano ragioni di ordine pubblico. 
    2. Lo Stato che  richiede  il  transito  inoltra  allo  Stato  di
transito, attraverso le Autorita' Centrali,  una  domanda  contenente
l'identita' della persona condannata in transito, nonche' copia della
documentazione relativa al trasferimento della persona condannata. 
    3. Lo Stato  Parte  di  transito  provvede  alla  custodia  della
persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 
    4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in
cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia  previsto  nel
territorio dello  Stato  di  transito.  Nel  caso  di  uno  scalo  di
emergenza si applica nei limiti del  possibile  quanto  previsto  nei
paragrafi precedenti.