(Trattato trasferimento persone condannate-art. 2)
                             Articolo 2 
                          Principi Generali 
 
    1. Le Parti Contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Trattato, si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'
ampia  cooperazione  in  materia  di  trasferimento   delle   persone
condannate. 
    2. Conformemente alle disposizioni  del  presente  Trattato,  una
persona condannata nel territorio di uno  dei  due  Stati,  Stato  di
Condanna, puo' essere trasferita  nel  territorio  dell'altro  Stato,
Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna  che  le  sia
stata inflitta mediante una sentenza. 
    3.  Le  disposizioni  del  presente  Trattato  sono  applicabili,
mutatis mutandis, a minori di eta' privati della  liberta'  personale
ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.