(Trattato trasferimento persone condannate-art. 3)
                             Articolo 3 
                         Autorita' Centrali 
 
    1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate
dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di  trasferimento  di
persone condannate e comunicano direttamente tra loro. 
    2.  Per  la  Repubblica Italiana  l'Autorita'  Centrale   e'   il
Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale  dell'Uruguay
e' il Ministerio de  Educacion  y  Cultura  -  Autoridad  Central  de
Cooperacion Juridica Internacional. 
    3.  Ciascuna  Parte  Contraente  comunica  all'altra,   per   via
diplomatica,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata.