(Trattato trasferimento persone condannate-art. 4)
                             Articolo 4 
                   Condizioni per il Trasferimento 
 
    Il trasferimento  puo'  avere  luogo  se  ricorrono  le  seguenti
condizioni: 
      a) la  persona  condannata  e'  un  cittadino  dello  Stato  di
Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; 
      b) la sentenza di condanna e' definitiva ed esecutiva; 
      c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti
della persona condannata e' di almeno un anno alla data di  ricezione
della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali,  i  due  Stati
possono  autorizzare  il  trasferimento  anche  se  la  durata  della
condanna che resta da eseguire e' inferiore a un anno; 
      d) la  persona  condannata  o,  se  del  caso,  il  suo  legale
rappresentante acconsente al trasferimento; 
      e) il o i reati per i  quali  e'  stata  inflitta  la  condanna
costituiscono reato  anche  ai  sensi  della  legge  dello  Stato  di
Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi
della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le  rispettive
leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il  reato
e' denominato con la stessa terminologia; 
      f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo
sul trasferimento.