(Trattato trasferimento persone condannate-art. 5)
                             Articolo 5 
                   Obbligo di Fornire Informazioni 
 
    1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le
disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo  Stato
di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche
che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento. 
    2. La persona condannata, se lo richiede, deve  essere  informata
per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo
Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di  trasferimento,
mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna
Parte Contraente.