(Trattato trasferimento persone condannate-art. 7)
                             Articolo 7 
           Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 
 
    1. Ciascuno Stato trasmette  senza  indugio  all'altro  Stato  la
richiesta  di  trasferimento  formulata  o  ricevuta  e  inoltra   le
informazioni e la documentazione di seguito indicate. 
    2. Lo Stato di Condanna trasmette: 
      a) informazioni  sulle  generalita'  della  persona  condannata
(nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile,  una  copia  di  un
documento di identificazione  di  tale  persona  e  le  sue  impronte
digitali; 
      b) informazioni  sul  luogo  di  residenza  o  domicilio  della
persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti; 
      c) informazioni sul reato, la natura della condanna  e  la  sua
durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione; 
      d)  informazioni  sulla  custodia  cautelare,  sui  condoni   o
diminuzioni  di  pena  e  su  qualsiasi   altro   elemento   relativo
all'esecuzione della condanna; 
      e) copia della sentenza; 
      f) copia delle disposizioni di legge sulle  quali  si  basa  la
condanna; 
      g) una relazione sul comportamento del  condannato  e,  se  del
caso, qualsiasi rapporto  medico-sociale  sulla  persona  condannata,
ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario  eseguito
nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di
detto trattamento nello Stato di Esecuzione; 
      h)  la  dichiarazione  con  la  quale  la  persona   condannata
manifesta il proprio  consenso  informato  a  essere  trasferita,  in
conformita'  alla  lettera  d)  dell'articolo  4  e  al  paragrafo  1
dell'articolo 9 del presente Trattato; 
      i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta
il consenso al trasferimento della persona condannata; 
      j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di
Esecuzione consideri necessario per la decisione. 
    3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette: 
      a) una dichiarazione o un  documento  da  cui  risulti  che  la
persona condannata e'  cittadino  dello  Stato  di  Esecuzione  o  un
soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; 
      b) una  copia  delle  disposizioni  di  legge  dello  Stato  di
Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali e'  stata
inflitta la condanna nello  Stato  di  Condanna  costituiscono  reato
anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione; 
      c)  una  dichiarazione   contenente   le   informazioni   sulle
conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del  presente
Trattato; 
      d) la  dichiarazione  con  la  quale  lo  Stato  di  Esecuzione
manifesta il consenso al trasferimento  della  persona  condannata  e
l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in  conformita'
alle disposizioni del presente Trattato; 
      e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste  di
estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona  da
trasferire; 
      f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di
Condanna consideri necessario per la decisione. 
    4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle
disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei
due  Stati  manifesti   immediatamente   di   non   acconsentire   al
trasferimento.