(Trattato trasferimento persone condannate-art. 8)
                             Articolo 8 
    Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe 
 
    La richiesta di  trasferimento  e  i  documenti  inviati  da  uno
qualsiasi dei  due  Stati  all'altro  in  applicazione  del  presente
Trattato sono esenti  dai  requisiti  di  legalizzazione,  apostille,
certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga  formalita',
e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati  da
una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.