(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 1)
 
                TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
                          IN MATERIA PENALE 
                     TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
               E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY 
 
    La Repubblica Italiana e la  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,
qui di seguito denominate «Parti Contraenti», 
    desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla  base  del  rispetto
reciproco, della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo interesse, 
    considerando che tale obiettivo puo' essere  conseguito  mediante
la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca  norme  sulla
cooperazione giudiziaria in materia penale, 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                       Ambito di applicazione 
 
    Le  Parti  Contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni   del
presente Trattato, si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'
ampia cooperazione giudiziaria in materia penale,  a  condizione  che
l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al  quale  si  richiede  la
cooperazione, quando identificato, sia  penalmente  imputabile  nello
Stato Richiesto.