(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 11)
                             Articolo 11 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
 
    1. Lo Stato  Richiesto,  in  conformita'  alla  sua  legislazione
interna, assume nel suo territorio  le  dichiarazioni  di  testimoni,
vittime, periti o altre persone, nonche' esegue gli atti,  acquisisce
i documenti e assume le  altre  prove  indicate  nella  richiesta  di
assistenza giudiziaria, e  trasmette  i  loro  risultati  allo  Stato
Richiedente. 
    2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo  lo  Stato
Richiedente della data e del luogo dello  svolgimento  dell'attivita'
probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui
al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorita'  Centrali
si consultano al fine di stabilire una data conveniente per  entrambi
gli Stati. 
    3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha  la  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   dello   Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato
Richiedente  deve  farne  espressa  menzione   nella   richiesta   di
assistenza. 
    4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di  assistenza  legale
alla  persona  citata  a  rendere  dichiarazioni  in  conformita'  al
paragrafo 1 del presente articolo, laddove cio'  sia  previsto  nella
legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello
Stato Richiesto. 
    5. I documenti e gli altri elementi di  prova  ai  quali  si  sia
riferita la persona citata a  rendere  dichiarazioni  possono  essere
acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente  come  mezzo  di
prova, in conformita' alla legislazione interna di questo Stato.