(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 13)
                             Articolo 13 
                 Garanzie e Principio di Specialita' 
 
    1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente
ai sensi dell'articolo 12: 
      (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata,  arrestata
ne' sottoposta ad altra misura  privativa  della  liberta'  personale
dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua
entrata nel territorio di detto Stato; 
      (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza  o  altre
dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi  altro  atto  relativo  a
procedimento  diverso  da  quello  menzionato  nella   richiesta   di
assistenza, se non previo consenso  dello  Stato  Richiesto  e  della
persona stessa. 
    2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata: 
      (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro
trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che
la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il
periodo durante il quale la persona non  ha  lasciato  il  territorio
dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; 
      (b) avendo lasciato  il  territorio  dello  Stato  Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno. 
    3. La persona che non  compare  a  una  citazione  presentata  in
conformita' alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta
di  rendere  dichiarazioni,  ovvero  di  partecipare  ad  altri  atti
processuali in conformita' agli articoli 10 e  11,  non  puo'  essere
sottoposta, per la sua mancata  comparizione  o  il  suo  rifiuto,  a
misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi  compreso
l'accompagnamento coattivo, ne' e' passibile di alcun altro  tipo  di
sanzione. 
    4. Le persone ascoltate in conformita' agli articoli 10 e 11 sono
comunque  responsabili   per   il   contenuto   della   dichiarazione
testimoniale o della relazione peritale,  ovvero  per  l'oltraggio  o
altro comportamento penalmente rilevante eventualmente  commesso  nel
corso della comparizione.