(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 16)
                             Articolo 16 
                Comparizione mediante Videoconferenza 
 
    1. Se una  persona  che  si  trova  nel  territorio  dello  Stato
Richiesto  deve  rendere  dichiarazioni  in  qualita'  di  testimone,
vittima o perito, le Autorita'  competenti  dello  Stato  Richiedente
possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza,
in conformita' alle disposizioni del presente  articolo,  se  risulta
inopportuno o impossibile che la persona si presenti  volontariamente
nel suo territorio. 
    2. La comparizione tramite videoconferenza puo'  essere  altresi'
richiesta dalla  persona  da  escutere,  in  sostituzione  della  sua
comparizione nello Stato Richiedente prevista  nell'articolo  12.  In
tal caso, l'Autorita' Competente dello Stato  Richiesto  comunica  la
richiesta   all'Autorita'   Competente   dello   Stato   Richiedente,
attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione. 
    3. La comparizione tramite videoconferenza puo'  essere  altresi'
richiesta, come  unico  mezzo,  per  l'interrogatorio  della  persona
indagata  o  imputata  in  un  procedimento  penale,  se  questa   vi
acconsente e cio'  non  contrasta  con  la  legislazione  interna  di
ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o  imputata  deve
sempre  poter  contare  sull'assistenza  difensiva  di  un   avvocato
abilitato nello Stato Richiedente, fatta  salva  la  possibilita'  di
contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello  Stato
Richiesto. Al difensore designato  deve  essere  permesso  di  essere
presente sia dinanzi all'Autorita' Competente dello  Stato  Richiesto
che  di  quella   dello   Stato   Richiedente,   consentendogli,   in
quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente  a  distanza  con  il
proprio assistito. 
    4.  Quando  la  persona  della  quale  si  devono   assumere   le
dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato  Richiesto,  la
modalita' di comparizione tramite videoconferenza  sara'  la  regola,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14. 
    5.  Lo  Stato  Richiesto  autorizza   la   comparizione   tramite
videoconferenza  sempre  che   disponga   dei   mezzi   tecnici   per
realizzarla. 
    6. Le richieste di comparizione  tramite  videoconferenza  devono
indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7,  i  motivi  per  i
quali e' impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le
dichiarazioni si  presenti  personalmente  nello  Stato  Richiedente,
nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' Competente e dei soggetti
che riceveranno le dichiarazioni. 
    7. L'Autorita' Competente dello Stato Richiesto cita a  comparire
la persona in conformita' alla propria legislazione e applica i mezzi
coercitivi previsti  nella  stessa  per  l'esecuzione  di  un'analoga
citazione a comparire disposta dalle autorita' dello stesso Stato. 
    8. La persona citata a comparire ha la facolta' di rifiutarsi  di
rendere dichiarazioni quando  la  legislazione  interna  dello  Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto
decida l'Autorita' Competente dello Stato di cui si invoca la legge. 
    9. Le Autorita' Competenti di entrambi  gli  Stati  si  accordano
rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando  cio'
sia necessario. 
    10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza
si applicano le seguenti disposizioni: 
      (a) le Autorita' Competenti di entrambi gli Stati sono presenti
durante l'assunzione probatoria. L'Autorita' Competente  dello  Stato
Richiesto  provvede  all'identificazione  della  persona  comparsa  e
assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' ai principi  della
propria  legislazione.  Quando  l'Autorita'  Competente  dello  Stato
Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che  non
siano rispettati i principi fondamentali della propria  legislazione,
adotta immediatamente le misure necessarie affinche'  l'attivita'  si
svolga in conformita' a detti principi; 
      (b) lo Stato Richiesto assicura la presenza  di  un  interprete
della lingua  dello  Stato  Richiedente  e,  se  necessario,  con  la
eventuale collaborazione dello Stato Richiedente,  di  un  interprete
della lingua del dichiarante; 
      (c) l'Autorita' Competente  dello  Stato  Richiesto  redige  un
verbale che contiene l'indicazione  della  data  e  del  luogo  della
comparizione, l'indicazione di se' stessa come Autorita'  Competente,
l'indicazione  della  richiesta  di  assistenza  nel  cui  ambito  si
effettua la videoconferenza, l'identita' della persona che ha reso le
dichiarazioni, le generalita' e la qualita' nella quale altre persone
hanno partecipato all'attivita', nonche' le  condizioni  tecniche  in
cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. 
      (d) L'Autorita' Competente dello Stato Richiedente  redige,  in
conformita' alla propria legislazione, un  verbale,  che  al  termine
dell'udienza e' letto e tradotto nella lingua dello Stato  Richiesto;
lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione
delle dichiarazioni al fine di assicurare  la  relativa  conformita',
della qual cosa si da' debitamente atto; 
      (e) le copie dei verbali di cui alle lettere  (c)  e  (d)  sono
trasmesse nel piu' breve  tempo  possibile  attraverso  le  Autorita'
Centrali. 
    11. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di tecnologie di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
previste   in   precedenza,   ivi   compresa    l'effettuazione    di
riconoscimento di persone e cose, nonche' di confronti.