(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 17)
                             Articolo 17 
            Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 
 
    Su richiesta dell'Autorita' Competente dello  Stato  Richiedente,
quella dello Stato Richiesto: 
      a)  fornisce  copie  di   documenti   ufficiali,   registri   o
informazioni accessibili al pubblico; 
      b) puo'  fornire  copie  di  documenti  ufficiali,  registri  o
informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni  in
cui tali documenti andrebbero  forniti  alle  autorita'  dello  Stato
Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera  e'  rifiutata,
l'Autorita' Competente dello  Stato  Richiesto  non  e'  obbligata  a
motivare il rifiuto.